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23 Novembre 2025Conto Termico 3.0, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 del decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica si è avviato il percorso che porterà all’operatività della nuova edizione del meccanismo di incentivazione per gli interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Conto Termico 3.0 rappresenta un’opportunità per le aziende e le amministrazioni pubbliche che desiderano migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici e impianti di climatizzazione. Questa misura di incentivazione, gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), introduce nuovi benefici, amplia la platea dei destinatari e offre contributi a fondo perduto per interventi strategici nel settore industriale e nei grandi complessi edilizi.
Il decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, ovvero novanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dopodiché, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) avrà sessanta giorni per emanare le regole applicative che disciplinano gli aspetti operativi e di dettaglio, tra cui l’elenco delle spese ammissibili, le modalità e le tempistiche di richiesta degli incentivi.
Di conseguenza il Conto Termico 3.0 prenderà il via tra gennaio e febbraio 2026.
Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 gli edifici oggetto di intervento devono rispettare diverse condizioni:
- Un primo requisito è che gli interventi siano realizzati in edifici esistenti alla data di presentazione dell’istanza. I soggetti richiedenti devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare in cui l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
- Sono ammissibili solo gli interventi realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data del 25 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025). Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II del D.M. 7 agosto 2025. L’impianto deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, se presenti.
Si possono richiedere per interventi che riguardano:
- abitazioni residenziali;
- edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive ossia accatastati in cat. A/10, gruppo B, gruppo C, ad esclusione C/6 e C/7, gruppo D (ad esclusione D/9), gruppo E (ad esclusione E2, E4 e E6)
- edifici pubblici.
CONTRIBUTO:
Gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto di importo variabile a seconda della tipologia di intervento.
La metodologia per il calcolo degli incentivi, la percentuale incentivata della spesa, il costo massimo ammissibile e i valori massimi dell’incentivo spettante per ogni singolo intervento sono specificati all’Allegato 2 del D.M. 7 agosto 2025.
In ogni caso, come disposto al comma 1 dell’articolo 11 del predetto decreto, l’ammontare dell’incentivo erogato non può superare il 65% delle spese sostenute.
Fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante, il contributo può coprire fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su:
- edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- scuole pubbliche;
- ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
SPESE AMMISSIBILI:
INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche
INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling , o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m 2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
CUMULABILITA’
Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
REQUISITI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI REALIZZATI DALLE IMPRESE:
2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio
- e fine;
- ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia,
- anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro)
- e importo del finanziamento pubblico necessario per il
- progetto.
Il GSE stabilirà nell’ambito delle regole applicative tutte le modalità di attuazione.
Appena disponibili, Confiditer fornirà aggiornamenti e una guida completa in merito alle disposizioni operative del GSE

